l’Unione Europea ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione ed informazione in materia di aiuti di Stato concessi dagli Stati membri
Obblighi di pubblicazione ed informazione.
L'Unione Europea ha presentato nuovi documenti di pubblicazione ed informazione in materia di aiuti di Stato concessi dagli Stati membri alle imprese.
Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono, in linea di principio, vietati: risulta, quindi, fondamentale che tutte gli attori coinvolti nel procedimento devono la possibilità di verificare se un aiuto sia concesso in conformità alle norme applicabili.
La Legge n. 124/2017, modificata dal DL n.34/2019 pubblici siti che i beneficiari di cui all'articolo1, comma 125 devono le portali nei propri internet o analoghi portali apportali entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti concessioni di contributi/finanziamenti, ivi indicati, effettivamente erogati nell' esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018)
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese (es. Credito imposta beni strumentali).
La pubblicazione, ove ne sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale, mentre per i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura: “La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.”