con Decreto Legge n. 11 del 16.02.2023 il legislatore ha limitato fortemente il ricorso allo sconto ed alla cessione del credito corrispondente alla detrazione sui bonus edilizi attraverso una modifica all’articolo 121 del DL n. 34 del 19.05.2020 prevedendo, sostanzialmente, una linea di confine allo scorso 17.02.2023: a decorrere da tale data, per tutti gli interventi edilizi che avranno avvio non si potrà beneficiare delle c.d. “opzioni fiscali” (ovvero lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione). Andando nel dettaglio, con riferimento al “superbonus”, i contribuenti potranno optare per lo sconto o la cessione con riferimento agli edifici non condominiali per i quali sia già stata presentata la CILA alla predetta data, mentre per gli edifici condominiali risulterà necessaria la delibera di approvazione e la presentazione della CILA. Per gli interventi di demolizione e di ricostruzione, invece, alla data del 16.02.2023 risulterà necessario aver presentato istanza per acquisizione del titolo. Con riferimento alle altre tipologie di beneficio fiscale su lavori edili viene richiesta, sempre ai fini dell’esercizio di una delle opzioni: i) la presentazione della richiesta del titolo abilitativo; ii) l’inizio dei lavori; iii) regolare registrazione del preliminare o dell’atto di compravendita. Si segnala inoltre che sono state modificate le disposizioni in materia di responsabilità solidale nella cessione del credito, al fine di limitare (o meglio delimitare) la responsabilità dei beneficiari delle cessioni attraverso l’elencazione della documentazione che il fornitore deve possedere affinché possa operare l’esclusione del concorso nella violazione (tra cui titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi, notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL e visura catastale ante operam).