con circolare n. 7 del 24.1.2023, l’INPS ha fornito le istruzioni per gli adempimenti connessi all'esonero sulla quota IVS previsto dall'art. 1 co. 281 della L. 197/2022. L'esonero è pari al: i) 2% in caso di retribuzione superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro mensili; ii) 3% in caso di retribuzione inferiore o pari a 1.923 euro mensili. Per la tredicesima la verifica del rispetto delle soglie di reddito opera in modo distinto per la retribuzione e per la tredicesima. Se rispettate tali soglie l'esonero si applica sia sulla retribuzione corrisposta a dicembre 2023, sia sull'importo della tredicesima e, in caso di corresponsione mensile, l'esonero opera sui ratei nella misura del: i) 2% se l'importo di tali ratei ecceda 160 euro ma non superi 224 euro; ii) 3% se l'importo dei ratei sia inferiore o pari a 160 euro. In caso di variazioni del rapporto senza soluzione di continuità il limite mensile di reddito deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato, mentre va considerato in modo autonomo per ogni rapporto se il lavoratore, nel corso di un mese, svolga l'attività in favore di diversi datori di lavoro. L'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.