con la circolare 4.11.2022 n. 35/E, relativa alla nuova soglia di non imponibilità per i fringe benefit pari a 600,00 euro prevista dall'art.12 del DL 115/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, esclusivamente per l'anno di imposta 2022, la disciplina di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come di seguito: i) sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; ii) il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600,00 euro.
Non è invece prevista alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma, per cui, in caso di superamento, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite di 600,00 euro.