con FAQ 11.4.2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d'imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di gas naturale e di energia elettrica (artt. 15 del DL 4/2022, 4 e 5 del DL 17/2022, 3 e 4 del DL 21/2022) possono essere utilizzati in compensazione
anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, a condizione che: i) le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante possano considerarsi sostenute ex art. 109 del TUIR; ii) il loro sostenimento sia documentato mediante fattura. Si rammenta che tutti i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della Legge n.388/2000. A norma degli artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022, tali crediti d'imposta possono inoltre essere ceduti, soltanto per intero, a chiunque, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la facoltà di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Anche il cessionario deve utilizzare il credito entro il 31.12.2022, con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. Per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta in esame, le risoluzioni Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 13/E e 14.4.2022 n. 18/E hanno istituito i seguenti codici tributo: i) codice "6960" per il credito d'imposta per le imprese energivore per il primo trimestre 2022 ex art. 15 del DL 4/2022; ii) codice "6961" per il credito d'imposta per le imprese energivore per il secondo trimestre 2022 ex art. 4 del DL 17/2022; iii) codice "6962" per il credito d'imposta per le imprese gasivore per il secondo trimestre 2022 ex art. 5 del DL 17/2022; iv) codice "6963" per il credito d'imposta per le imprese diverse da quelle
energivore per il secondo trimestre 2022 ex art. 3 del DL 21/2022; v) codice "6964" per il credito d'imposta per le imprese diverse da quelle gasivore per il secondo trimestre 2022 ex art. 4 del DL 21/2022.